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19-11-2004 - Torino, 19 novembre 2004

Approvato in seconda lettura lo Statuto della Regione Piemonte

Torino, 19 novembre 2004



Approvato in seconda lettura il nuovo Statuto della Regione Piemonte



Nella seduta del 19 novembre, alle ore 14.05, l’Assemblea legislativa subalpina ha approvato in seconda lettura, a larga maggioranza (con 47 voti favorevoli e 5 contrari) il nuovo Statuto della Regione Piemonte.

La proposta del nuovo Statuto è stata elaborata in tre anni di lavoro dalla Commissione speciale - presidente Ennio Galasso (AN) e vicepresidente Giovanni Caracciolo (SDI) – ed è stata perfezionata durante l’esame in prima lettura conclusosi il 6 agosto scorso.

Il riesame dello Statuto è iniziato martedì 16 novembre con una breve introduzione del presidente Galasso. Oltre duecento gli emendamenti presentati dai gruppi dei Comunisti Italiani, Verdi e Rifondazione Comunista, incentrati su valori e diritti - con la richiesta di riferimento alla Resistenza antifascista, alla pace, al diritto al lavoro, alla lotta al lavoro nero, al diritto di partecipazione alle scelte politiche per gli immigrati – e sulla forma di governo: la scelta presidenzialista è stata denunciata come pericolosa per i rischi di deriva populista, oltre che per il fatto di esautorare i poteri dell’Assemblea legislativa in favore di un Esecutivo.

Per dichiarazione di voto si sono espressi a favore: Giovanni Caracciolo (SDI), Domenico Mercurio (Per il Piemonte), Sergio Deorsola (Misto), Antonello Angeleri (UDC), Mino Taricco (Popolari-Margherita), Giancarlo Tapparo (Misto-UCR), Marco Botta (AN), Oreste Rossi (Lega Nord), Giuliana Manica (DS), Roberto Vaglio (Federalisti Liberali-AN) e Valerio Cattaneo (FI).

Voto contrario è stato invece motivato da: Pino Chiezzi (Comunisti Italiani), Mario Contu (Rifondazione Comunista), Carmelo Palma (Radicali) e Enrico Moriconi (Verdi).

Il dibattito si è chiuso con gli interventi del presidente della Commissione Statuto, Ennio Galasso, e dei presidenti di Giunta e Consiglio, Enzo Ghigo e Roberto Cota, che hanno espresso soddisfazione per l’importante risultato conseguito.



SCHEDA



La Riforma costituzionale del 1999 ed il primo Statuto della Regione Piemonte del 1971 sono stati la base di partenza del lavoro della Commissione speciale che ha elaborato un articolato, preceduto da un preambolo che ne annuncia i principi ispiratori. Molti sono stati gli elementi innovativi inseriti tra i 102 articoli (più 2 norme transitorie) che compongono lo Statuto.

Ecco i punti focali del nuovo testo.

· Gli istituti della sussidiarietà e quello della conformità alle politiche comunitarie; la garanzia delle pari opportunità tra donne e uomini (anche con organismi ad hoc)e i diritti sociali; la tutela del patrimonio naturale e il riconoscimento delle specificità dei territoriali; la valorizzazione dell’artigianato e delle forme di cooperazione; il riconoscimento dei diritti degli animali; il diritto all’abitazione ed alla tutela del consumatore.

· Oltre a promuovere il rispetto dei diritti di immigrati, apolidi, profughi e rifugiati, la Regione tutela e promuove l’originale patrimonio linguistico piemontese, comprese le sue minoranze, e valorizza il legame con i piemontesi nel mondo e le radici dell’identità storico-piemontese.

· Il Consiglio regionale conferma la sua composizione di 60 consiglieri, mentre gli organi consiliari individuati sono: il presidente, l’Ufficio di presidenza, i Gruppi consiliari, le Giunte e le Commissioni consiliari, che potranno svolgere le loro funzioni di esame dei progetti di legge, oltre che in sede redigente e referente - come già previsto dal vecchio Statuto e dal Regolamento dell’Aula - anche in sede deliberante. L’equilibrio tra maggioranza ed opposizione deve ispirare la composizione delle Giunte consiliari (per il Regolamento e per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità), mentre ciascun consigliere può essere membro di una sola Commissione permanente.

· Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale, mentre la potestà regolamentare generale spetta alla Giunta.

· Sono previste specifiche sessioni del Consiglio per approvare la legge comunitaria e il bilancio, mentre le sessioni straordinarie del Consiglio possono essere convocate su richiesta del presidente della Giunta o di un quinto dei consiglieri in carica. L’Assemblea gode di autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale, mentre una norma disciplina i principi per l’esercizio dell’attività legislativa ed è riconosciuta la tutela dei diritti delle opposizioni e la loro funzione istituzionale.

· È stato scelto il sistema (in linea con la legge costituzionale n. 1/1999) dell’elezione diretta del presidente della Giunta, mentre i componenti (massimo quattordici) sono nominati anche al di fuori dei consiglieri regionale. L’approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta - nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte, le dimissioni dello stesso o le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio - comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

· la Regione è impegnata ad assicurare la qualità e la verifica dell’efficacia delle leggi regionali e viene confermato l’istituto del Difensore civico regionale.

· Per la richiesta di referendum abrogativo adesso bastano 60 mila firme; inoltre, nessun referendum può essere richiesto contro lo Statuto e le leggi in materia tributaria, finanziaria, elettorale, accordi internazionali o interregionali e di obblighi comunitari.

· Sono stati introdotti importanti organismi consultivi come il Consiglio delle Autonomie locali (ex art. 123 della Costituzione, nuovo testo); il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro; la Commissione di garanzia con la funzione - tra le altre - di pronunciarsi sull’ammissibilità e la ricevibilità dei quesiti referendari;

· La Regione per l’esercizio dell’attività legislativa, amministrativa e di programmazione, collabora con le Province, i Comuni e le Comunità montane, nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell’associazionismo.

· Nella Carta fondamentale regionale si prevede anche che la Regione possa concludere accordi con altri Stati e intese con enti territoriali interni a questi;

· È stato introdotto un articolo che disciplina i rapporti con la Corte dei Conti.

Per l’entrata in vigore della Carta fondamentale piemontese, non è richiesto il visto governativo, ma da Roma è possibile promuovere eventualmente la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto.

Lo Statuto può essere sottoposto a referendum popolare con una raccolta di firme che rappresenti non meno del 2% degli elettori della Regione o la richiesta provenga da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale ed è disciplinata delle legge sul referendum consultivo approvata a Palazzo Lascaris il 5 ottobre.