CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

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07-09-2004 - Roma, 7 settembre 2004

I Presidenti delle Speciali a colloquio con il Ministro Calderoli presentano d'intesa con i rispettivi Presidenti delle Giunte regionali un pacchetto di emendamenti alla riforma costituzionale - foto

COMUNICATO STAMPA



Riforme: i Presidenti delle Speciali a colloquio con il Ministro Calderoli presentano d’intesa con i rispettivi Presidenti delle Giunte regionali un pacchetto di emendamenti alla riforma costituzionale



Roma 07 settembre 2004.. Oggi i Presidenti delle Assemblee regionali delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome hanno incontrato a Roma il Ministro delle riforme e la devoluzione Roberto Calderoli. Hanno partecipato all’incontro il Presidente del Consiglio provinciale di Trento Giacomo Bezzi, il Vice Presidente vicario dell’Assemblea siciliana Salvo Fleres, il Presidente del Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige Mario Magnani, il Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta Ego Perron, il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna Giacomo Spissu, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Veronica Stirner Brantsch, il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Alessandro Tesini.

Di seguito i punti essenziali contenuti nel documento:

1. art. 22 del disegno di legge. Il ddl inserisce la nuova competenza, tra le funzioni del Presidenti della Repubblica, di indire le elezioni dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali e delle Province autonome e di fissarne la prima riunione in accordo con il successivo art.57 che prevede la contestualità di elezione del Senato e dei Consigli regionali. I Presidenti delle “Speciali” chiedono di escludere tale potere per le elezioni degli organi delle Province autonome e per effetto di una norma transitoria di stabilire un regime differenziato per tutte le Regioni speciali e le Province autonome.

2. art. 33 del ddl. L’emendamento proposto prevede in merito al procedimento stabilito per l’approvazione degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, di prevedere un maggior coinvolgimento delle Regioni interessate che si colloca non nella fase di avvio dell’iter parlamentare bensì dopo l’approvazione delle Camere in seconda deliberazione rafforzando il coinvolgimento formale delle Regioni interessate (previo voto favorevole).

3. art.34 comma 6 del ddl. L’attuale formulazione che salvaguardia la potestà legislativa delle “Speciali”, prevista da riformulato comma 6 dell’art.117, prevede che solo alcune specifiche disposizioni dell’art.117 si applichino alle Regioni speciali, laddove prevedono formule di autonomia più ampie. L’emendamento proposto, invece, ha lo scopo di estendere la predetta clausola di salvaguardia a tutte le nuove competenze statali previste dal Capo V della nuova legge, che qualificandosi come forme di autonomia più ampie non troverebbero applicazione per le Regioni speciali, in conformità a quanto previsto dalla legge costituzionale 3/2001.

4. art. 43 comma 2 del ddl. L’emendamento si propone di fare salva la durata e le modalità di elezione degli organi regionali previsti dagli Statuti anche ove ciò comporti la non contestualità con le elezioni del Senato federale, rinviando a specifiche norme di attuazione la disciplina transitoria per il necessario raccordo tra l’attuale sistema statutario e il nuovo sistema elettorale del Senato

5. art.43 comma 5 del ddl. L’emendamento si propone di sopprimere il suddetto comma 15 dell’art.43 e fa pertanto venir meno l’attuale previsione dell’automatica applicabilità alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome delle norme lesive dell’autonomia differenziata delle stesse.