CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
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06-08-2004 - Torino, 6 agosto 2004

Approvato in I lettura lo Statuto regionale del Piemonte

Torino, 6 agosto 2004



Nuovo Statuto della Regione Piemonte



Alle ore 3.31 del 6 agosto l’applauso dell’Assemblea ha salutato l’approvazione (in prima lettura) del nuovo Statuto della Regione Piemonte.

La votazione, che ha registrato 41 sì (FI, AN, UDC, Lega Nord, Federalisti-AN, Per il Piemonte e DS, Margherita, Misto, SDI) e 5 no (Rifondazione Comunista, Radicali e Verdi), è stata preceduta dall’intervento del presidente del Consiglio regionale Roberto Cota che ha ringraziato tutti “per il lavoro impegnativo” ed ha sottolineato come il nuovo Statuto sia “la fotografia fedele e reale della società piemontese” ed individui chiaramente “linee guida certe, sicure e nitide, per la legislazione regionale del futuro”. Cota ha concluso: : “Penso che con questo voto noi abbiamo fatto il nostro dovere di costituenti regionali, con un atto che ci è richiesto dalla Costituzione, ma soprattutto dalla storia che ci sta portando verso il federalismo. È questo il primo passo, perché lo Statuto prevede una procedura di approvazione in due letture, il pilastro normativo fondamentale della vita istituzionale della Regione, un punto alto toccato dalla legislazione regionale”.

L’approvazione in prima lettura della Carta fondamentale della Regione – che si compone di 103 articoli e due norme transitorie - giunge dopo circa tre anni di lavoro della Commissione Statuto (di cui è presidente Ennio Galasso di AN e vicepresidente Giovanni Caracciolo, SDI) ed una settimana di sedute ininterrotte del Consiglio regionale (lo Statuto è giunto in Aula venerdì 30 luglio).

Il nuovo Statuto della Regione Piemonte – comprendente anche il Preambolo, approvato a larga maggioranza nella seduta di lunedì 2 agosto, che introduce i principi ispiratori del testo normativo fondamentale del Piemonte - recepisce i principi contenuti nella legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e nelle altre riforme costituzionali. Gli elementi innovativi presenti nell’articolato possono essere sintetizzati come segue.

- La parte relativa ai principi, oltre a recepire elementi fondamentali quali la sussidiarietà e l’ispirazione dell’azione regionale alle politiche comunitarie, è stata integrata con gli ulteriori principi relativi alla garanzia delle pari opportunità tra donne e uomini - anche attraverso la previsione di organismi quali la Consulta regionale delle Elette e la Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini - i diritti sociali, la tutela del patrimonio naturale, il riconoscimento della specificità dei territori montani e collinari; la valorizzazione dell’artigianato e delle forme di cooperazione; il riconoscimento dei diritti degli animali. È stato inoltre inserito un nuovo articolo relativo al diritto all’abitazione ed alla tutela del consumatore. La Regione inoltre promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi ed ai rifugiati.

- In ordine alla composizione del Consiglio regionale si conferma in sessanta il numero dei consiglieri regionali.

- Sono stati individuati quali organi del Consiglio: il presidente, l’Ufficio di presidenza, i Gruppi consiliari, le Giunte e le Commissioni consiliari, che potranno svolgere le loro funzioni di esame dei progetti di legge anche in sede deliberante. La composizione delle Giunte consiliari (Giunta per il Regolamento e Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità) assicura l’equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi di maggioranza e a quelli di opposizione. Si prevede, inoltre, che ogni consigliere possa essere designato a far parte di una sola Commissione permanente.

- La potestà regolamentare è ripartita tra il Consiglio e la Giunta.

- A livello statutario, si riconosce al Consiglio l’autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale. I lavori del Consiglio sono organizzati prevedendo specifiche sessioni per la legge comunitaria e per l’approvazione del bilancio. In particolare, le sessioni straordinarie del Consiglio possono essere convocate su richiesta del presidente della Giunta o di un quinto dei consiglieri in carica. È stato anche introdotto un articolo relativo ai “Principi per l’esercizio dell’attività legislativa”.

Per quanto riguarda l’elezione del presidente della Giunta, è stata recepita l’elezione diretta (così come statuito dalla legge costituzionale n. 1/1999) ed i componenti della Giunta, in numero non superiore a quattordici, sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale. L’approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta - nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte, le dimissioni dello stesso o le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio - comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

- La Regione si adopera per assicurare la qualità della legislazione e la verifica dell’efficacia delle leggi regionali e si è reso statutario l’Ufficio del Difensore civico regionale.

- Per la richiesta di referendum abrogativo non servono più 80 mila firme, ma 60 mila. Inoltre tale referendum non può essere richiesto per lo Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale regionale, le leggi di ratifica o di esecuzioni di accordi internazionali o interregionali e di adempimenti di obblighi comunitari.

- Sono stati introdotti importanti organismi consultivi come il Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, la Commissione di garanzia con la funzione, tra le altre, di pronunciarsi sull’ammissibilità e la ricevibilità dei quesiti referendari ed è stata prevista la possibilità di istituire Osservatori e Consulte.

- È riconosciuta la tutela dei diritti delle opposizioni, che verrà disciplinata con il nuovo Regolamento consiliare.

- È stato introdotto un articolo che disciplina i rapporti con la Corte dei Conti.

AB