CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

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10-10-2014 - ROMA, 10 OTTOBRE 2014

Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali sui vitalizi

Si è svolta oggi l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, presso la sede di Via Pietro Cossa 41, a Roma. Ha presieduto la seduta il Coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative e Presidente del Consiglio regionale dell’ Umbria, Eros Brega.
La Conferenza ha approvato il seguente:
ORDINE DEL GIORNO SULL’ISTITUTO DELL’ASSEGNO VITALIZIO
La Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria il 10 ottobre 2014
PREMESSO CHE
A seguito delle recenti modifiche legislative statali e regionali la più parte delle Assemblee è intervenuta con proprie leggi regionali di manutenzione degli Istituti in essere per ciò che concerne il trattamento economico dei Consiglieri regionali, a partire dall’abrogazione dell’Istituto del vitalizio per le legislature successive all’approvazione delle leggi regionali (2011).
PREMESSO CHE
i Presidenti hanno ritenuto opportuno poter individuare, su un tema molto sensibile per l’opinione pubblica, alcuni parametri che possano essere presi a fattor comune da tutte le Regioni con l’obiettivo dichiarato di disporre di un quadro interregionale omogeneo in riferimento alle situazioni in essere.
PREMESSO CHE
l’opportunità di un’omogeneità dei trattamenti in essere nelle Regioni italiane tiene conto della circostanza che non tutte le Regioni andranno a rinnovo nei prossimi mesi e che alcune hanno di recente adottato provvedimenti di riforma, le seguenti misure costituiscono i parametri minimi e comuni a cui tutte le Regioni intendono fare riferimento per interventi in materia entro la fine dell’anno
la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le seguenti misure
Diritto all'assegno vitalizio
A decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale, l’assegno vitalizio compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che abbiano corrisposto il contributo per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale.
La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, in analogia a quanto previsto dai regolamenti parlamentari vigenti
L’entrata in vigore della norma incide indistintamente sulle diverse posizioni di chi ancora non percepisce il vitalizio, risultando applicabile anche per chi è cessato dalla carica sotto la vigenza della pregressa legge regionale che prevedeva requisiti anagrafici più favorevoli, ma non ha ancora maturato il diritto alla corresponsione e erogazione; o nelle ipotesi di sospensione della corresponsione dell’assegno vitalizio.
Riduzione temporanea dei vitalizi (trienno 2015-2017)
Tenuto conto della necessità di rivedere l’entità del diritto secondo criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle finalità di contenimento della spesa pubblica ed alle esigenze di bilancio, si adottano le seguenti misure:
- 6% di riduzione dell’importo lordo fino a euro 1.500,00;
- 9% di riduzione per l’importo lordo superiore a euro 1.501,00 e fino a euro 3.500,00;
- 12% di riduzione per l’importo eccedente euro 3.501,00 a 6.000,00;
- 15% oltre 6.000,00.
È facoltà per coloro che hanno un reddito complessivo annuo inferiore o pari a 18.000 euro di richiederne l’esenzione, dietro presentazione di documentazione.
Le predette aliquote sono maggiorate del 40% qualora il beneficiario sia titolare di altro vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.
In merito alla previsione di un tetto al cumulo dei vitalizio verranno avviate iniziative di confronto con i membri del Parlamento della Repubblica al fine di addivenire ad una soluzione condivisa.
Le Regioni possono prevedere nelle rispettive leggi regionali la ridefinizione delle aliquote in virtù delle diverse situazioni anagrafiche di percezione dell’assegno vitalizio; in conformità comunque alle decisioni già adottate.

il testo dell'odg