CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

News

Comunicati Stampa

29-10-2018 - REGGIO CALABRIA, 29 OTTOBRE 2018

REGIONI: ASSEMBLEA PLENARIA DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI A REGGIO CALABRIA.
APPROVATO UN ORDINE DEL GIORNO SULLE POLITICHE DI COESIONE.

Si è svolta oggi l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali presso la sede del Consiglio regionale della Calabria a Reggio Calabria. Ospiti del Presidente Nicola Irto erano presenti Giuseppe Di Pangrazio (Abruzzo), Vito Santarsiero (Basilicata), Simonetta Saliera (Emilia-Romagna), Antonio Mastrovincenzo (Marche), Salvatore Micone (Molise), Nino Boeti (Piemonte), Donatella Porzi (Umbria), oltre ai Vice Presidenti Devid Porrello (Lazio), Carlo Borghetti (Lombardia), Lorenzo Ossanna (Trentino Alto Adige) e Bruno Pigozzo (Veneto).
Ha presieduto la Coordinatrice Rosa D’Amelio (Campania). La plenaria si è svolta in occasione del seminario su “Politiche di coesione e PAC post 2020: prospettive e sfide per l’Italia e le Regioni”, e su questo argomento è stato discusso e approvato l’ordine del giorno allegato.

ALLEGATO
ORDINE DEL GIORNO
sul Quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione
e sulla Politica agricola comune UE 2021-2027

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni
e delle Province autonome, riunita a Reggio Calabria il 29 ottobre 2018
Premesso che lo scorso 2 maggio la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure nelle quali si delinea il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027, che tiene conto dell'uscita del Regno Unito dall'UE e apporta alcune innovazioni nel riparto delle risorse alla luce delle nuove esigenze e sfide da affrontare;
richiamata la centralità delle politiche di coesione, della politica agricola comune (PAC) e dei fondi strutturali che hanno costituito e costituiscono tuttora uno dei principali assi portanti delle politiche regionali di sviluppo, di talché la definizione del quadro normativo per il prossimo periodo di programmazione avrà un forte impatto sulle future prospettive di sviluppo;
preso atto che, con la pubblicazione delle proposte di regolamento, ha preso avvio la fase ascendente di formazione del nuovo quadro ordinamentale a cui le Assemblee legislative regionali partecipano attivamente attraverso la formulazione di osservazioni dirette ad attuare interventi strategici e mirati che tengano conto delle esigenze e delle specificità territoriali, in un’ottica di programmazione di tipo bottom-up, in linea con l’attuazione del principio di sussidiarietà;
ribadito che gli obiettivi di coesione economica sociale e territoriale, contenuti nel Trattato sull’Unione Europea, alimentano i principi della nostra Costituzione, finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - COM(2018) 321 final del 2 maggio 2018;
vista la Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 - COM(2018) 322 final del 2 maggio 2018;
vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri - COM(2018) 324 final del 2 maggio 2018;
vista la Proposta di regolamento del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea - COM(2018) 325 final del 2 maggio 2018;
vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti - COM(2018) 375 final del 29 maggio 2018;
vista la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione - COM(2018) 372 final del 29 maggio 2018;
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno - COM (2018) 374 final del 29 maggio 2018;
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo sociale europeo plus (FSE+) - COM (2018) 382 final del 30 maggio 2018;
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) - COM (2018) 380 final del 30 maggio 2018;
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - COM(2018) 392 final del 1 giugno 2018;
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 - COM (2018) 393 final del 1 giugno 2018;
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo - COM(2018) 394 final del 1° giugno 2018;
visto il parere del Comitato europeo delle Regioni su Il pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, approvato in sessione plenaria il 9 ottobre 2018;
visto il progetto di Relazione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti - COM(2018) 375 final del 29 maggio 2018;
vista la proposta di parere della commissione COTER del Comitato europeo delle Regioni su Regolamento sulle disposizioni comuni, approvato in commissione COTER il 24 ottobre 2018;
vista la Dichiarazione della CALRE in occasione dei 30 anni della Politica di coesione dell’Unione europea

Le/I Presidenti della Conferenza italiana delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome sottopongono alle Istituzioni europee e italiane le seguenti raccomandazioni politiche sul Quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione e sulla Politica agricola comune UE 2021-2027
Intendono esercitare il nostro ruolo in fase ascendente

CON RIFERIMENTO AL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (QFP) 2021-2027
considerato che il 2 maggio 2018 la Commissione ha presentato la Comunicazione Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che prevede risorse complessive per 1.135 miliardi di euro (1.279 a prezzi correnti), che rappresentano l’1,11% del RNL dell’UE a 27, rispetto al precedente 1,16%;
considerato che la Commissione ha proposto una struttura del bilancio flessibile, in linea con la necessità di rispondere al mutare delle esigenze all’interno di un bilancio settennale;
atteso che una revisione profonda di bilancio di metà periodo, è stata fissata al 2023. A tale revisione di medio termine del bilancio corrisponde anche una revisione importante di medio termine della programmazione, tale che la Commissione propone di non specificare nei programmi le cifre per gli ultimi due anni.
considerato che la Commissione ha proposto di ridurre i tassi di cofinanziamento dell’UE rendendo così necessario un aumento del cofinanziamento a carico dei bilanci regionali e nazionale;
atteso che la Commissione ha proposto di rafforzare il nesso tra il bilancio dell'UE e il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, che tiene conto delle specificità regionali. In aggiunta alle raccomandazioni specifiche per paese, la Commissione proporrà orientamenti specifici per ciascun investimento, sia a monte del processo di programmazione che a medio termine, con lo scopo di fornire una tabella di marcia chiara per gli investimenti nelle riforme che sono indispensabili per un futuro prospero;
considerato che la prevista introduzione di nuove risorse proprie – sistema di scambio delle quote di emissioni; graduale introduzione di una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società; contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica; graduale eliminazione di tutte le correzioni dal lato delle entrate per garantire un pacchetto di bilancio equo ed equilibrato; riduzione al 10% delle spese di riscossione trattenute dagli Stati membri sulle risorse proprie tradizionali – arriverebbe a contribuire al bilancio UE al massimo per un 12%;

evidenzia quanto segue:
ritiene non sufficienti le risorse finanziarie stanziate nella proposta di bilancio della Commissione, ritenendole non adeguate a conseguire sia gli obiettivi stabiliti nei Trattati – tra i quali la coesione economica, sociale e territoriale - che ad impegnare risorse sufficienti a rendere l’Europa competitiva a livello globale – ricerca, innovazione, digitale, nuove tecnologie, trasporti - e resiliente rispetto alle emergenze del momento – difesa e sicurezza comune, cambiamento climatico, gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne. A risorse sostanzialmente invariate, al contrario, la proposta della Commissione potrà far fronte alle nuove sfide solo sottraendo risorse ad altre priorità politiche;
ritiene necessario che il bilancio dell’UE 2021-2027 sia fissato almeno all’1,3% del RNL dell’UE a 27, rispetto al proposto 1,11%, al fine di contemperare il mantenimento dei risultati positivi sulle politiche tradizionali e la capacità di far fronte alle nuove necessità;
esprime perplessità a che la proposta della Commissione comporti direttamente una riduzione del bilancio della politica agricola comune e della politica di coesione, rispettivamente del 15% e del 10%, settori che hanno dimostrato di avere un importante valore aggiunto europeo e che rappresentano il più visibile collegamento con i cittadini;
ribadisce la posizione secondo cui i finanziamenti per le politiche agricole e di coesione comuni devono essere mantenuti almeno ai livelli attuali.
rileva negativamente che la riduzione della dotazione per i programmi di cooperazione territoriale può costituire una minaccia aggiuntiva al rafforzamento della coesione territoriale ed ai suoi meccanismi, come il GECT e le strategie macroregionali;
rileva che per il FSE+, nonostante le funzioni aggiuntive che dovrà svolgere, non sia stato previsto un aumento degli impegni;
esprime preoccupazione rispetto al principio di flessibilità del bilancio poiché - se è vero che per rispondere al mutare delle esigenze è opportuno che un bilancio settennale sia flessibile - tuttavia, per una politica come quella di coesione, volta a investimenti di tipo strutturale, di medio-lungo periodo, avere una flessibilità forte significa anche dover essere molto rapidi nella programmazione e spesa dei fondi. Infatti, il bilancio proposto per il 2021-2027 è suddiviso in sette rubriche e la voce ‘sviluppo regionale e coesione’ è inserita all’interno della rubrica ‘Coesione e Valori’ come subceiling, cioè sottomassimale. Tecnicamente ciò significa che alla politica di coesione non potranno andare più risorse finanziarie di quelle che saranno previste, ma al contrario le risorse finanziarie in essa previste si potranno spostare con più facilità sia all’interno della rubrica ‘Coesione e Valori’, sia verso le altre rubriche;
esprime preoccupazione per la revisione profonda di bilancio di metà periodo, che corrisponde ad una revisione importante di medio termine della programmazione, poiché, in combinato con la flessibilità del bilancio potrebbe far emergere criticità di programmazione e di spesa;
esprime contrarietà alla riduzione del cofinanziamento europeo, che comporterà la necessità di aumento del co-finanziamento da parte dello Stato e delle Regioni; queste ultime, si troveranno a dover rinegoziare i tassi di cofinanziamento a livello nazionale;
esprime la propria contrarietà al fatto che i cofinanziamenti nazionale e regionali non sono esclusi dal patto di stabilità, rendendo ancora più difficile la spesa;
esprime preoccupazione per la tendenza al riaccentramento nella gestione dei fondi, con un rafforzamento del ruolo dei programmi in regime di gestione diretta o indiretta, a scapito dei programmi a gestione concorrente tra Commissione e Stati membri e Regioni;
sottolinea con rammarico che la proposta della Commissione in merito all’introduzione di nuove risorse proprie dell’Unione non abbia rispettato il principio di sussidiarietà e valutato sufficientemente l’impatto della proposta sulla situazione finanziaria delle Regioni.

CON RIFERIMENTO ALLA POLITICA DI COESIONE UE 2021-2027
Ritenuto che l’idea alla base dell’Unione europea è la cooperazione pacifica tra popoli e nazioni diversi al fine di promuovere la coesione economica, sociale, territoriale e la solidarietà tra le regioni, e che tali obiettivi sono perseguiti attraverso la politica di coesione;
considerato che la politica di coesione ha prove documentate di buoni risultati raggiunti in termini di occupazione, crescita e competitività, come mostrato dal 7° Rapporto sulla Coesione ed ha generato 2,74 euro di PIL addizionale per ciascun euro investito;
atteso il dato positivo che nella nuova proposta tutte le Regioni siano destinatarie dei fondi della politica di coesione;
considerato che la politica di coesione è l’unica politica di investimento attraverso la quale le Regioni possono superare i ritardi di sviluppo, generare esternalità positive in altre regioni ed affrontare e gestire le trasformazioni strutturali dell’economia globale;
atteso che la proposta della Commissione prevede un link rafforzato tra Coesione e Semestre europeo, si evidenzia che la politica di coesione e le politiche macroeconomiche, pur interdipendenti, non possono essere una al servizio dell’altra, ma necessariamente assumere caratteri di complementarietà a vantaggio di entrambe e, soprattutto, dei cittadini;
atteso che il combinato disposto del rafforzato link tra politica di coesione e politiche macroeconomiche con la maggiore flessibilità del bilancio consentirebbe di pagare con i fondi strutturali gli investimenti che sostengono alcune riforme;

evidenzia quanto segue:
esprime preoccupazione per la riduzione del 10% dei fondi per la coesione nella proposta di bilancio 2021-2027 rispetto alla programmazione precedente e chiede che vengano assicurate alla coesione almeno le stesse risorse del periodo di programmazione 2014-2020, considerate le maggiori sfide e l’incremento dei compiti e degli obiettivi di investimento in tutte le regioni europee;
esprime contrarietà alla riduzione dei tassi di cofinanziamento dell’Unione europea, che non fa che aumentare la pressione sui bilanci nazionale e regionali senza “incentivare l’assunzione di responsabilità e favorire la qualità della spesa”, come ha scritto la Commissione europea, ma metterà le regioni in condizione di dover rinegoziare a livello nazionale le percentuali di cofinanziamento nazionale;
esprime la necessità di escludere i cofinanziamenti nazionali e regionali dalle regole del Patto di Stabilità, affinché si eviti la situazione paradossale in cui le regioni avranno risorse finanziarie da spendere, ma non potranno farlo;
esprime preoccupazione perché le proposte di regolamento della Commissione sminuiscono fortemente la capacità delle regioni di programmare gli interventi sui propri territori e favoriscono il ricorso a programmi nazionali;
esprime forte preoccupazione per il fatto che i pagamenti non saranno possibili fino a quando la Commissione non abbia informato lo stato membro del soddisfacimento delle cd. Condizioni abilitanti (che sono le condizionalità ex ante della attuale programmazione);
evidenzia che la reintroduzione della regola “n+2” al posto della “n+3” provocherebbe la sovrapposizione tra chiusura dell’attuale periodo di programmazione e primo obiettivo n+2 del nuovo, appesantendo notevolmente gli oneri amministrativi;
esprime contrarietà alla concentrazione tematica del FESR incentrata a livello nazionale, ancora una volta in aperto contrasto con l’approccio basato sul territorio ed il principio della governance multilivello nella politica di coesione;
esprime la necessità di assumere un obiettivo specifico dedicato ai giovani e rafforzare il ruolo dei giovani in Europa.

CON RIFERIMENTO ALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE UE 2021-2027
Considerato che il primo giugno 2018 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento sulla PAC 2021-27. Rispetto alla precedente programmazione, la dotazione complessiva passerebbe da 408 a 365 miliardi di euro, con una riduzione pari a 43 miliardi. In totale la Commissione ha proposto di assegnare 33,8 miliardi di euro (a prezzi correnti) all’Italia a fronte dei 37,2 miliardi della scorsa programmazione;
considerato che la menzionata proposta della Commissione non intacca la PAC nella sua struttura a due pilastri (pagamenti diretti e sviluppo rurale) e relativi fondi, ma prevede alcune riforme le cui linee guida erano state già illustrate in una Comunicazione sul futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura presentata nel novembre 2017. Per l’attuazione della nuova PAC è prevista la redazione, a livello nazionale, di Piani strategici della politica agricola comune, che dovrebbero lasciare più libertà agli Stati membri nell’identificare le priorità del contesto regionale e locale, e le modalità di intervento più efficaci nel perseguimento degli obiettivi comuni europei. Un’innovazione che nelle intenzioni della Commissione dovrebbe portare all’adozione di un nuovo modello di PAC fondato sui risultati definiti per Paese, e non su criteri di semplice conformità, come avviene oggi;
considerato che, a mente dell’articolo 110 della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune, gli Stati membri designano un’autorità di gestione per i piani strategici della PAC; assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l’autorità di gestione e gli altri organismi; sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC; possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all’esecuzione degli interventi del piano strategico della PAC; rimangono pienamente responsabile dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi;
considerato altresì che l’agricoltura, oltre a rivestire un ruolo portante nelle economie regionali, contribuisce incisivamente al conseguimento delle principali priorità politiche declinate sia nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, sia nell’Accordo di Parigi sul clima.

evidenzia quanto segue:
esprime contrarietà ai tagli sul bilancio relativi alla PAC, ritenendo irragionevoli le decurtazioni che vanno dall’11% per il FEAGA al 28% per il FEASR e al 13% per il FEAMP. Per l’Italia al momento si prevede una riduzione, a prezzi correnti, del 3,9% per le risorse del cosiddetto primo pilastro (pagamenti diretti) e del 14,7% per il secondo pilastro (sviluppo rurale). Riduzione che si fa ancora più accentuata se calcolata a prezzi costanti (-24,1%), ovvero tenendo conto dell’inflazione;
esprime contrarietà in ordine alla riforma del secondo pilastro riguardante il FEASR che porterà alla ri-nazionalizzazione di questa importantissima politica. Ogni stato membro sarà tenuto, infatti, a presentare un unico Piano strategico a differenza degli attuali 23 PSR di cui 21 regionali, uno nazionale ed uno della rete rurale. Alla luce delle novità legislative proposte, alle Regioni residuerebbe solo la possibilità di concorrere a disciplinare alcuni punti del Piano strategico nazionale. Solo lo Stato membro avrebbe il riconoscimento di autorità di gestione, potendo invece la Regione svolgere unicamente la funzione, assolutamente marginale rispetto a quella attuale, di “Organismo intermedio”, sostanzialmente privo di competenze di programmazione;
esprime contrarietà in ordine al modello di governance delineato nella nuova proposta legislativa della Commissione. Il ruolo chiave che avevano le Regioni nella gestione dei Piani emerge totalmente rimodulato e depotenziato, con ciò cancellando l’importante opera svolta da questi Enti che, vista la collocazione più vicina ai territori e ai cittadini, hanno veicolato e rappresentato, meglio di qualunque altro livello di governo, le istanze e le peculiarità delle collettività locali agli organi comunitari. Tale modello, per come delineato, entrerebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà che prevede che le funzioni vengono svolte al livello in cui possono assicurare la migliore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
esprime inoltre preoccupazione per il fatto che il mutato sistema di governance proposto dalla Commissione possa risultare incompatibile con l’Ordinamento costituzionale italiano, atteso che dalla riforma del titolo V sono stati decentrati sul livello regionale la maggior parte delle decisioni in materia agricola. Ed infatti la materia agricoltura rientra, ai sensi dell’art. 117 Cost., tra le materie di competenza residuale delle Regioni.

CON RIFERIMENTO ALLE CARENZE GENERALIZZATE RIGUARDANTI LO STATO DI DIRITTO NEGLI STATI MEMBRI
Considerato che la Commissione, pur senza accogliere la richiesta italiana di collegare l’accesso ai fondi europei al rispetto degli impegni in materia di accoglienza dei migranti, ha previsto una forma di macro condizionalità politica, rafforzando il legame tra i finanziamenti UE e lo Stato di diritto, presupposto essenziale di una sana gestione finanziaria e dell’efficacia dei fondi europei;
considerato che per Stato di diritto si rinvia alla definizione dell’art. 2 TUE che comprende i principi di legalità, certezza del diritto, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, separazione dei poteri e uguaglianza dinanzi alla legge;
atteso che il nuovo meccanismo permetterebbe all’Unione di sospendere, ridurre o restringere l’accesso ai finanziamenti UE in modo proporzionale alla natura, gravità e alla portata delle carenze relative allo stato di diritto, attraverso decisioni presentate dalla Commissione e adottate dal Consiglio, salvo che lo stesso organo, con votazione a maggioranza qualificata, decida di respingere la proposta entro un mese dalla presentazione da parte della Commissione;
considerato che l’art. 3 del Regolamento allegato alla proposta di bilancio definisce la carenza generalizzata (fattispecie non contemplata dal diritto UE) riguardante lo Stato di diritto come quella che “comprometta o rischi di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, in particolare quando vi sia un vulnus in uno dei seguenti ambiti: il corretto funzionamento delle autorità nazionali che eseguono il bilancio dell’Unione nel contesto di procedure di aggiudicazione degli appalti, nonché nell’esercizio del monitoraggio e del controllo; il corretto funzionamento dei servizi responsabili delle indagini e dell’azione penale nella repressione delle frodi, della corruzione ecc.; l’effettivo controllo giurisdizionale; il recupero dei fondi. La norma poi al secondo paragrafo individua tre casi specifici di fattispecie che possono essere considerate carenze generalizzate: le minacce all’indipendenza della magistratura; l’omessa prevenzione, rettifica di decisione arbitrarie o illegittime assunte da autorità politiche; il ridimensionamento della disponibilità e dell’efficacia delle vie di ricorso, la mancata esecuzione delle sentenze.
ritenuto che, come risulta evidente dalla lettura dell’art. 3 appena menzionato, i casi individuati sono così generici da poter esser applicati ad una platea indistinta di destinatari. Tale enunciazione lascerebbe nelle mani della Commissione un potere talmente ampio e discrezionale da rasentare perfino un’invasione di competenze nei confronti del potere giurisdizionale della Corte di Giustizia Europea. Ed infatti, a parte invocare il principio di proporzionalità quale criterio per la determinazione e la modulazione delle misure, non vengono stabiliti parametri certi di riferimento, per cui sarà di conseguenza la Commissione Europea a decidere in ordine a tutti gli aspetti che concernono l'applicazione della misura;
considerato infine che agli Stati membri residuerebbero poche possibilità di difesa, atteso il sistema di voto a maggioranza inversa che richiede una maggioranza qualificata in Consiglio per ottenere l’annullamento della decisione;

evidenzia quanto segue:
esprime dubbi sulla previsione di una nuova forma di macro condizionalità politica, che rafforza il legame tra i finanziamenti europei e lo Stato di diritto, visto come presupposto essenziale di una sana gestione finanziaria e dell’efficacia dei fondi europei e limitata solo alla tutela del bilancio e non anche ad altri valori fondanti dell’UE;
esprime dubbi sulla formulazione così generica della nuova norma, che la rende suscettibile di poter esser applicata ad una platea indistinta di casi e che lascerebbe nelle mani della Commissione un potere talmente ampio e discrezionale da rasentare perfino un’invasione di competenze nei confronti del potere giurisdizionale della Corte di Giustizia Europea;
ritiene necessario che la Commissione, in analogia a quanto richiesto dal Comitato delle Regioni, stabilisca criteri chiari, sulla cui base si possano definire quelle che vengono considerate carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto, che minacciano una sana gestione finanziaria.