CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

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06-12-2018 - TORINO, 06 DICEMBRE 2018

REGIONI: ASSEMBLEA PLENARIA DELLA CONFERENZA A TORINO.
APPROVATO UN ORDINE DEL GIORNO SULLA DELOCALIZZAZIONE DELLA STAZIONE TIBURTINA E UNO SUI DIRITTI DEI DISABILI

Si è svolta oggi l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ospitata dal Consiglio regionale del Piemonte a Palazzo Lascaris.
Erano presenti, oltre al Presidente piemontese Nino Boeti, Roberto Ciambetti (Veneto) che ha presieduto la riunione nella sua qualità di Vice Coordinatore, Vito Santarsiero (Basilicata), Antonio Mastrovincenzo (Marche), Donatella Porzi (Umbria), oltre ai Vice Presidenti Fabio Rainieri (Emilia-Romagna), Devid Porrello (Lazio) e Giovanni Francesco Malanchini (Lombardia).
Due gli ordini del giorno approvati, uno sulla contrarietà alla delocalizzazione della stazione autobus di Tiburtina a Roma – proposto dall’Abruzzo – e uno sull’aiuto alla mobilità delle persone con disabilità – proposto dall’Umbria e sostenuto dal Piemonte.
De seguito i due testi integrali degli ordini del giorno.
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La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni
e delle Province autonome, riunita a Torino il 06 dicembre 2018
premesso che in data 16 ottobre 2018 la Giunta comunale della Città di Roma ha adottato la deliberazione n. 189/2018, “Delocalizzazione dell’Autostazione per i mezzi adibiti alle linee di trasporto pubblico interregionali, nazionali ed internazionali all’interno del nodo Anagnina – Approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dei lavori dell’autostazione Anagnina – ex art. 27 del Decreto legislativo n. 50/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017”;

precisato che nella summenzionata deliberazione, tra le altre cose, si afferma:
- “la Giunta Capitolina, a fronte delle rilevanti criticità connesse all'attuale assetto gestorio dell'Autostazione sita in Largo Guido Mazzoni, con "Memoria" di ottobre 2016, ha sottolineato la necessità di predisporre tutti i provvedimenti amministrativi necessari per procedere allo sgombero dell'area e, nell’immediato, ad internalizzare la gestione dell’Autostazione Tiburtina";
- “in particolare nel corso di una riunione tenutasi il 24 ottobre 2017, coordinata dalla Direzione Generale di Roma Capitale, si è convenuto di avviare l'iter propedeutico ai lavori di riqualificazione di Parte del "nodo Anagnina" sito in prossimità della omonima stazione della metropolitana ed attualmente utilizzato per la sosta di lunga permanenza destinata agli NCC mediante autobus, giusta deliberazione di Assemblea Capitolina n. 55/2018, per renderla funzionalmente idonea all’accoglimento della nuova autostazione”;
- “la rappresentata riallocazione dell’autostazione destinata ad accogliere gli operatori che eserciscono i servizi di trasporto pubblico di linea interregionali, nazionali ed internazionali, all’interno del citato “nodo Anagnina”, oltre a scongiurare ripercussioni al servizio pubblico, presenta il vantaggio di decongestionare i notevoli flussi di traffico che interessano la stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, attigua all’autostazione sita in Largo Guido Mazzoni, con benefici sull’intero sistema trasportistico romano”;
- “l’area individuata, infatti, in quanto prossima alla stazione Anagnina della metropolitana della linea A, nonché a numerosi capolinea dei Gestori del servizio pubblico di trasporto ATAC S.p.a. e Cotral S.p.a., costituisce uno dei principali e strategici nodi di scambio trasportistici presenti sul territorio di Roma Capitale: inoltre, la vicinanza al GRA rende agevole la raggiungibilità dei sito da parte dei vettori autorizzati, senza significative variazioni dei tempi di viaggio da tutte le direttrici di provenienza”;
- “il nuovo sito, peraltro, è potenzialmente idoneo ad accrescere la capacità ricettiva dei servizi di trasporto di linea soggetti ad autorizzazione ministeriale, i quali, negli ultimi anni, hanno conosciuto un notevole incremento percentuale derivante dal perfezionamento del passaggio del settore dal regime concessorio ad autorizzatorio, per effetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 285/2005”;
precisato altresì che il deliberato in atti recita: “LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA: 1) di stabilire la delocalizzazione, su una porzione di area sita all’interno del "nodo Anagnina", dell’autostazione da destinare alla sosta onerosa e alla fermata dei mezzi adibiti alle linee di trasporto pubblico interregionali, nazionali e internazionali di cui al D. Lgs. n. 285/2005 e D.P.R. n. 616/1977”;
rilevato, tuttavia, che:
- la localizzazione presso la stazione Anagnina comporta un difficilissimo collegamento con l’Autostrada A1 e A25, escludendo la funzione di velocizzazione introdotta dalla bretella autostradale e dalle complanari costruite anche con il contributo degli utenti abruzzesi attraverso il prelievo dalle tariffe autostradali, che sono le “più costose d’Italia”;
- conseguentemente il collegamento con il centro della città di Roma effettuato con i mezzi di trasporto urbani dalla Stazione Anagnina è incomparabilmente più difficoltoso rispetto a quello attuale dalla stazione Tiburtina e che tale complicazione compromette le condizioni di lavoro, di studio e di attività di tutti gli utenti;
- la deliberazione del 16 ottobre 2018 n. 189 della Giunta Capitolina determina un gravissimo danno per l’autotrasporto civile e pendolare, pubblico e privato, di lavoratori, studenti, professionisti e operatori economici che quotidianamente si sviluppa tra l’Abruzzo e Roma Capitale;
tenuto conto, inoltre, della funzione strategica che costituisce per lo sviluppo economico e sociale dell’Abruzzo il collegamento stradale ed autostradale con Roma capitale e del ruolo fondamentale che in tal senso ha l’Autostazione in Largo Guido Mazzoni, presso la stazione ferroviaria di Roma Tiburtina;
preso atto, dunque, della gravità di quanto deliberato dalla Giunta capitolina e del grave danno che si determinerebbe per l’intero Abruzzo, per la sua economia e per tutti i suoi cittadini, in ragione dei collegamenti nel trasporto civile, pubblico e privato, con Roma Capitale e con le interconnessioni del trasporto stradale, ferroviario e aereo, nazionale ed internazionale;
appurato, da ultimo, che in data 21.11.2018, la questione della delocalizzazione dell’Autostazione dei mezzi di trasporto pubblico interregionale ed internazionale presso il nodo di Anagnina è stata oggetto anche di una interrogazione parlamentare immediata presso la IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati (interrogazione n. 5000961), su cui ha risposto il Vice-Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il quale ha dichiarato, tra l’altro, che “…sulla vicenda in argomento il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso, con reiterata corrispondenza con il Comune di Roma, tutte le proprie perplessità in ordine allo spostamento dell’autostazione da Tiburtina ad Anagnina, perplessità che nascono sia dalla sua ubicazione decentrata, e quindi svantaggiata, che da problemi di sicurezza dei viaggiatori specie nelle ore serali e notturne, oltre alla dubbia adeguatezza dei servizi e degli spazi rispetto al flusso di veicoli e persone che ne deriverebbero”, aggiungendo poi che “Il Ministero – pur non avendo competenza al riguardo – continuerà a prestare ascolto alle notevoli segnalazioni che pervengono da associazioni di settore, utenti ed imprese, nell’auspicio di poter trovare una soluzione condivisa con il Comune di Roma”;
visto l’ordine del giorno adottato in data 6.11.2018 dalla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale dell’Abruzzo;
vista la richiesta presentata in data 8.11.2018 dal Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo ai fini della condivisione della medesima risoluzione da parte della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative Regionali e delle Province autonome, sul presupposto che la questione potrebbe essere di interesse anche per le altre Regioni;
vista, altresì, la mozione n. 113 del 29 novembre 2018, approvata all’unanimità dall’Assemblea capitolina del Comune di Roma che impegna la Sindaca e la Giunta a mantenere un terminal a Tiburtina, recuperando e riqualificando l’area del piazzale Est per realizzarvi una nuova Autostazione
invita i Consigli regionali ad impegnarsi
- ad assumere ogni iniziativa urgente di ordine istituzionale con la Giunta capitolina, il Governo regionale del Lazio e, ove se ne rendesse la necessità, di ordine legale affinché la decisione della Giunta Capitolina sia immediatamente revocata;
- a chiedere con la massima urgenza un confronto istituzionale con la Giunta capitolina ed il Governo nazionale per avviare uno studio approfondito, al fine di realizzare la permanenza con l’ammodernamento funzionale dal punto di vista trasportistico ed urbanistico della Stazione di Roma Tiburtina quale snodo del trasporto ineliminabile nella intermodalità regionale, nazionale ed internazionale che si sviluppa in Roma Capitale.

ORDINE DEL GIORNO
La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni
e delle Province autonome, riunita a Torino il 6 dicembre 2018
RICHIAMATA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 3 marzo 2009, documento di fondamentale importanza per la promozione di una nuova cultura verso la condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
VISTA la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, n. 104/1992, ed in particolare l'articolo 41-bis ai sensi del quale il Ministro per le politiche sociali convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e dell'integrazione sociale delle persone handicappate;
VISTO il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (D.P.R. 12 ottobre 2017), elaborato dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dell'art. 3, comma 5, della legge n. 18/2009;
VISTI gli articoli 11 e 12 del D.P.R. n. 503/1996, recanti disposizioni sulla circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili e sul contrassegno speciale rilasciato a persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
CONSIDERATO che la V Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità svoltasi a Firenze a settembre 2016 ha incentrato i propri lavori sul programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;
RITENUTO di dover condividere e fare propri gli obiettivi perseguiti dal documento prodotto dall'Osservatorio, le cui linee di intervento riguardano i temi più significativi dell'area della disabilità quali: la scuola, la salute, la vita indipendente, il lavoro, l'accessibilità, il riconoscimento della condizione della disabilità, il reporting e la cooperazione internazionale;
VISTA l'azione 2 (Area mobilità e trasporti) del Programma di azione biennale, la quale si pone l'obiettivo di garantire su tutto il territorio nazionale la piena attuazione della regolazione europea in materia di mobilità delle persone con ridotta mobilità (PRM), ed in particolare richiede che il personale addetto al trasporto pubblico sia in condizione di fornire un'assistenza qualificata e appropriata alle persone con disabilità;
CONSIDERATO che sul piano del trasporto privato anche il Programma di azione biennale sollecita i Comuni ad aderire al Registro Pubblico del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), strumento a supporto dei Comuni e dei Comandi di polizia locale per la gestione e il controllo dei contrassegni dei disabili di tutti i Comuni Italiani; e dei
CONSIDERATO inoltre che il Registro Pubblico, introdotto con D.P.R. n. 151/2012, è la banca dati nazionale online che contiene tutte le informazioni relative ai CUDE e rappresenta un patrimonio informativo nazionale che consente, da un lato, a tutte le Amministrazioni italiane, quindi in particolare ai Comuni, di accedere in tempo reale al Registro per gestire in autonomia i contrassegni disabili in termini di rilascio, aggiornamenti, cessazioni, controllo incrociato fra l'anagrafe dei decessi e l'elenco dei titolari, mentre, dall'altro lato, permette alla polizia locale di verificare il numero del contrassegno, il Comune di emissione, la scadenza del contrassegno, determinando quindi una fondamentale sinergia tra le amministrazioni ed i Comandi di polizia locale di tutti i Comuni d’Italia e consentendo a tutti i cittadini disabili di spostarsi da un Comune all’altro senza dover incontrare differenti regole di accesso;
CONSTATATO che gli automobilisti con disabilità dotati di tagliando blu hanno il diritto di circolare:
- nelle zone a traffico limitato; sulle corsie riservate ad autobus e taxi, nelle aree pedonali, purché siano autorizzate all'accesso altre categorie di veicoli, in particolare quelli per l'espletamento di servizi di trasporto pubblico; in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e anti-inquinamento, ad esempio in occasione di domeniche ecologiche o targhe alterne;
CONSTATATO, inoltre, che la fruizione di questi diritti non è né immediata e tutt'altro che semplice, in quanto è necessario comunicare agli uffici del comune di competenza, attraverso fax o posta elettronica, l'intenzione di circolare in determinate aree, trasmettendo: i dati della targa del mezzo da utilizzare, il giorno e la fascia oraria in cui si intende circolare e copia dei documenti specifici richiesti dal comune di riferimento;
CONSIDERATO che la procedura sopra accennata spesso disincentiva la circolazione nelle aree interessate da parte dei possessori di tagliando blu, e che pertanto sono state recentemente predisposte nuove tecnologie legate alla multifunzionalità degli smartphone per velocizzare le procedure di accesso alle aree ordinariamente intercluse;
VALUTATO che le applicazioni per smartphone che permettono di inviare agli uffici comunali una comunicazione via e-mail preimpostata contenente tutti i dati utili ad far valere il proprio diritto di circolare comportano costi per i soggetti interessati e rappresentano un onere da soddisfare ogni volta che si intende accedere in luoghi interclusi;
PRESO ATTO che in special modo per coloro che vivono in aree metropolitane l'accesso ai mezzi pubblici risulta particolarmente difficoltoso e quindi l'utilizzo di un mezzo proprio o di quello di un accompagnatore di persone disabili diventa spesso inevitabile;
PRESO ATTO della recente pronuncia della Corte di Cassazione del 2017 (sez. II Civile, sentenza 19 giugno – 14 settembre n. 21320), la quale ha fugato ogni dubbio sia su diritto di transito nelle zone a traffico limitato (z.t.l.) per i possessori del contrassegno invalidi, sia sull'inesistenza di qualsiasi obbligo di comunicare l'avvenuto transito entro le quarantotto ore successive;
VALUTATO che, nonostante la vigenza del citato D.P.R. n. 503/1996 e quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, di fatto l'accesso alle ztl e gli adempimenti connessi a tale accesso continuano ad applicarsi anche alle categorie di persone dotate di contrassegno speciale, con l'onerosa conseguenza di lasciare quale unico rimedio il ricorso avverso le sanzioni amministrative comminate dalle amministrazioni comunali per il transito nelle ztl;
VALUTATO, infine, utile stimolare l'assunzione di impegni da parte delle amministrazioni a cui si rivolge il Registro pubblico CUDE, attraverso la sottoscrizione di Protocolli d'Intesa tra organizzazioni delle associazioni di persone con disabilità, l'ANCI ed altri soggetti potenzialmente interessati;
INVITA LE REGIONI ED IL GOVERNO ITALIANO
ad IMPEGNARSI affinché:
• le misure contenute nel programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità vengano rapidamente e integralmente implementate, specialmente per quanto concerne l'area della mobilità e dei trasporti;
• si realizzi una significativa e rapida adesione da parte dei Comuni al Registro pubblico del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), anche attraverso la promozione di intese volte ad assumere impegni relativi all'adozione di strumenti e tecnologie che possano semplificare la fruizione dei cosiddetti tagliandi blu;
• venga pienamente rispettato, da parte delle amministrazioni locali interessate, il principio affermato con la sentenza della Corte di Cassazione 19 giugno – 14 settembre n. 21320, di cui in premessa, sull'accesso alle zone a traffico limitato ed i relativi adempimenti connessi.